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Abusi paesaggistici, non è richiesto il verificarsi di un danno

Categoria: Beni culturali e ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/01/2020
n. 370

Con riguardo agli abusi paesaggistici, quando il giudice abbia accertato, con logica ed adeguata motivazione, che l'intervento abbia posto in pericolo l'interesse protetto, il principio di offensività opera in relazione all'attitudine del comportamento posto in essere ad arrecare pregiudizio al bene tutelato, in quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di un danno e la incidenza della condotta medesima sull'assetto del territorio non viene meno neppure qualora venga attestata, dall'amministrazione competente, la compatibilità paesaggistica dell'intervento eseguito.

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Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 6 marzo 2019 ha confermato la decisione con la quale, in data 12 aprile 2018, il Tribunale di Marsala aveva affermato la responsabilità penale di U. G. A. M. e P. G. per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44 lett. c), 95 D.p.r 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, per la realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed alla disciplina per le costruzioni in zone sismiche, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, nonché senza preventivo avviso scritto al competente ufficio…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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