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La disciplina del danno ambientale è esclusa per un sito contaminato da oltre trent’anni?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 08/02/2023
n. 1397

È indicativo che l’art. 303, del D.L.vo 152/2006, in materia di esclusioni del danno ambientale, precisa specificamente che la parte sesta del decreto (e solo questa parte) non si applichi alle fattispecie che la stessa disposizione provvede ad individuare. Tra le stesse, la norma ricomprende il caso del danno “in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato”, evidentemente riferendolo all’istituto di cui agli artt.298 e ss. cod. ambiente, ma non alla contaminazione del sito ed alla sua successiva bonifica di cui agli artt.242 e ss. stesso testo. Da ciò inevitabilmente consegue, allora, che quando la contaminazione è accertata, anche se sia dovuta a fattori ultratrentennali, dovranno comunque prendere avvio le procedure previste dal Titolo V della Parte IV, la cui operatività non è esclusa dalla disposizione in esame.

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FATTO   1. L’appellante impugna la sentenza del Tar Toscana che ha rigettato il ricorso per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n.5560 del 2014 avente ad oggetto ordinanza a provvedere ai sensi del Titolo V, parte IV D. Lgs.152 del 2006 per il sito di bonifica LU219- Gesam S.p.a. area ex Italgas, nel comune di Lucca.   2. A sostegno del gravame la parte appellante deduce le seguenti circostanze: - la XXX, che da quasi 60 anni gestiva il servizio di distribuzione del gas nel comune di Lucca, venne fusa per incorporazione in Italgas che, fra gli altri beni, ereditò anche…
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