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Quando è possibile parzializzare gli obblighi di bonifiche?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Lombardia (MI)
Data: 10/06/2022
n. 1352

La parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l’onere, per i vari responsabili dell'inquinamento, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili “paga per quanto ha inquinato”, essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno.

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Fatto e Diritto   1) Con ricorso notificato tra il 5 e il 12 ottobre 2017 e depositato il successivo il 26 ottobre 2017 la società (omissis), che ha incorporato nel 1993 la Società Weiss, la quale, a partire dagli anni ’60 e fino al 1995, ha svolto attività di stoccaggio e commercializzazione di sostanze chimiche nel proprio stabilimento di Via Belgioioso n. 13 a Bollate, frazione di Baranzate (divenuto Comune di Baranzate a seguito di distacco dal Comune di Bollate, nel 2004), ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe specificata, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere…
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