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Il responsabile dell’inquinamento sulla base di quale regola probatoria è individuato?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Basilicata Sez. I
Data: 18/07/2022
n. 538

In materia ambientale il responsabile dell’inquinamento di un sito, ai sensi dell’art. 244 del D.L.vo 152/2006, non deve essere individuato con la regola probatoria del processo penale della “certezza al di là di ogni ragionevole dubbio” prevista dall’art.. 533 del Codice di procedura penale, ma si basa sul criterio causale del “più probabile che non”, ai sensi del quale risulta sufficiente l’accertamento del nesso di casualità fra la condotta umana e l’inquinamento prodottosi, quando, anche mediante le presunzioni, è più probabile della sua negazione.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   Con Del. G.R. n. 554 dell’8.5.2012 la Regione Basilicata ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, presentato dall’ENI S.p.A. il 19.6.2009, per la perforazione di un pozzo esplorativo nel Comune di (omissis), prevedendo la prescrizione, di predisporre, in concertazione con l’ARPAB, un Piano di Monitoraggio durante la fase di perforazione.   Con nota prot. n. 2342 del 6.3.2015 l’ARPAB ha comunicato alla Provincia di Potenza che nell’impianto di carotaggio era stato accertato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione “per i suoli delle aree agricole”, previste nell’Allegato 2 del D.M. n. 46 dell’1.3.2019,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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