Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Messa in sicurezza del sito inquinato: non serve individuare il responsabile dell’inquinamento

Categoria: Bonifiche
Autorità: TAR Campania Sez. V
Data: 04/06/2020
n. 2203

Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del D.L.vo 152/2006, gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti esclusivamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento e, quindi, ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento. La preliminare messa in sicurezza del sito inquinato, invece, non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile dell’inquinamento, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Fatto e diritto 1.- L’odierno ricorrente agisce in giudizio avverso la nota emessa dal Dirigente del Settore Ambiente n. prot. 69110 del 24.6.19, con cui il resistente Comune l’aveva diffidato, quale proprietario del fondo contrassegnato in Catasto dalla particella n 27 al foglio n, 20, a redigere il piano di caratterizzazione dei rifiuti presenti sul cespite di sua proprietà e, quindi, a trasmettere la corrispondente elaborazione entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 242 D.Lgs. 152/06. La predetta nota, al tempo stesso, avvertiva il ricorrente che, in assenza di un puntuale adempimento, si sarebbe proceduto d’ufficio in suo danno.   Il…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata