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Quando occorre stabilire il grado di responsabilità di chi ha causato la contaminazione?

Categoria: Bonifiche
Autorità: TAR Lazio (LT)
Data: 23/05/2014
n. 375

Lo scopo delle disposizioni dell’articolo 242 e ss. del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 è quello di garantire che la bonifica – a tutela della pubblica incolumità – sia posta in essere celermente e non vada a gravare sulla finanza pubblica ma, se possibile, sul soggetto (o sui soggetti) che l’inquinamento hanno provocato. In questa prospettiva, se risulta che la situazione di inquinamento può non essere stata determinata da un unico soggetto, il compito dell’amministrazione è in via prioritaria quello di individuare con ragionevole certezza scientifica quali siano i soggetti responsabili ponendo a loro carico gli oneri di bonifica; in altri termini l’esatta individuazione dell’apporto causale di ciascuno è necessario solo quando questa indagine condizioni l’individuazione delle misure di ripristino ambientale (fattispecie relativa ad un’area su cui sorge una discarica di I categoria, interessata da un fenomeno di inquinamento e nella quale operano anche altri gestori).

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