Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

CAVE – Disciplina regionale dell’attività di cava

Categoria: Cave
Autorità: Corte Costituzionale
Data: 18/03/2005
n. 00108

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, come sostituito dall’art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, nella parte in cui disciplina l’attività di cava all’interno dei parchi nazionali. Relativamente all’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, non si può parlare di una “materia” in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell’ambiente”, riservata rigorosamente alla competenza statale, giacché essa, configurandosi piuttosto come un valore costituzionalmente protetto, investe altre competenze che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, con la conseguenza che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze.

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata