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A chi spetta la legittimazione alla costituzione di parte civile nei reati ambientali?

Categoria: Danno ambientale
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 04/03/2021
n. 8795

In tema di reati ambientali, con l’entrata in vigore dell’art. 318, comma 2, lett. a), d.lgs. 152/2006, spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente. Diversamente, tutti i soggetti differenti dallo Stato, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in sede penale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva.

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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/07/2019, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 22/10/2018 del Tribunale di Milano, con la quale (omissis), all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs 152/2006 (perché quale legale rappresentante della (omissis) effettuava lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non in assenza delle prescritte autorizzazioni) e condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 5.000 di ammenda per il reato di cui artt. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs 152/2006 ed…
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