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Cosa si intende per “compromissione” e “deterioramento”?

Categoria: Ecoreati
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 18/05/2023
n. 21187

La compromissione, termine indifferentemente utilizzato nel linguaggio giuridico per descrivere un modo di essere o di manifestarsi del deterioramento stesso, coglie del danno non la sua maggiore o minore gravità bensì l’aspetto funzionale perché evoca un concetto di relazione tra l’uomo e i bisogni o gli interessi che la cosa deve soddisfare; deterioramento e compromissione sono le due facce della medesima medaglia, sicché è evidente che l’endiadi utilizzata dal legislatore intende coprire ogni possibile forma di “danneggiamento” - strutturale ovvero funzionale - delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo. Il fatto che ai fini del reato di “inquinamento ambientale” non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono “post factum” non punibile (nel senso che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione). È dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati.

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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/03/2022, la Corte di appello di Brescia, pronunciando sugli appelli proposti dai sigg.ri XXX, nonché dalla società «XXX avverso la sentenza del 05/03/2020 del GUP del Cremona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del XXX e del XXX in ordine al reato di realizzazione e gestione abusiva di discarica di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato al capo 1), perché estinto per prescrizione, ha conseguentemente ridotto la pena nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.667,00…
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