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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Applicabilità dell’art. 674 Cod. Pen.

Categoria: Elettrosmog
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 15/04/2009
n. 15707

Il reato di cui all’art. 674 Cod. Pen. è applicabile anche alle onde elettromagnetiche, in quanto il termine “cosa” in esso contenuto, già di per sé ampiamente generico ed idoneo ad esprimere una pluralità di significati, può comprendere anche le energie, che sono dotate di fisicità e di materialità e che, dunque, sia per la loro attitudine ad essere misurate, percepite e d utilizzate, sia per la loro individualità fisica, possono essere considerate cose. Il reato, però, è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata un’effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile soltanto a seguito di un accertamento, da compiersi in concreto, di un effettivo pericolo oggettivo. Per contro, il reato di cui all’art. 674 Cod. Pen. non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un’attività regolarmente autorizzata, o da un’attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento.

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