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Misurazione dei livelli di emissione: è sufficiente la potenziale destinazione del bene

Categoria: Elettrosmog
Autorità: Cassazione Civile Sez. II
Data: 11/03/2021
n. 6897

I limiti di esposizione agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, disciplinati dall’art. 3, co 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, vanno rispettati a prescindere dall’attuale destinazione degli edifici interessati dall’esposizione ad usi da parte delle persone che implichino una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere. Al contrario, è sufficiente, in ragione del principio di precauzione, la sola potenziale destinazione del bene, a prescindere dalla sua concreta utilizzazione in conformità della destinazione.  

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Leggi la sentenza

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione: A seguito di accertamenti effettuati nel territorio del Comune di Romano D’Ezzelino tra la primavera e l’estate 2007, l’Arpav – sezione di Vicenza rilevava che i valori di cautela per le emissioni elettromagnetiche stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente d’intesa con il Ministero della Sanità del 10.09.1998 n. 381, come recepiti dalla Regione Veneto con provvedimento n. 5285/98, erano superati dalla stazione radio operante sulla frequenza 89.600 Mhz, appartenente alla N. R. S.p.A., in località Costalunga, strada Cadorna, nei pressi dell’ex trattoria D. Dopo aver avvertito la società della violazione, assegnando alla…
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