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Rinnovabili e la determinazione conclusiva Conferenza dei Servizi

Categoria: Energia
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 05/03/2024
n. 2181

Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, è tuttora caratterizzato da una struttura dicotomica per cui la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi ha valenza solo endoprocedimentale, mentre è la fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale da parte della Regione ad incidere direttamente sulle posizioni soggettive degli interessati. Pertanto, la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi per l’autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili non è impugnabile perché non lede l’interesse del privato, lo è solo il provvedimento autorizzatorio conseguente

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Leggi la sentenza

  FATTO e DIRITTO L’odierna ricorrente impugnava mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto innanzi al T.a.r. di Lecce, il verbale della seduta della Conferenza di servizi decisoria del 10 febbraio 2021 e gli atti ad esso presupposti, con il quale erano stati dichiarati chiusi i lavori della Conferenza, “rappresentando l’impossibilità di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”, di cui all’art. 27 – bis del d.lgs. n. 152/2006, “necessario per la realizzazione e l’esercizio del progetto” presentato dalla società ricorrente il 24 aprile 2019, relativo ad un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 3.000 KWp da realizzare…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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