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Impianti ed attività di gestione rifiuti, quale differenza?

Categoria: Generalità
Autorità: Consiglio di Stato, sez. V
Data: 24/01/2020
n. 581

La normativa in materia di gestione dei rifiuti, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, non disciplina in modo autonomo e distinto le nozioni di “impianti” e di “attività”; il termine “impianto” viene utilizzato in modo equivalente, sia per indicare il dispositivo o il sistema destinato a svolgere le attività di recupero sia con riferimento allo stabilimento e all’insediamento produttivo, inteso come complesso unitario e stabile sottoposto al potere decisionale di un unico gestore in cui sono effettuate attività che producono emissioni ed al quale viene rilasciata la relativa autorizzazione.

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Leggi la sentenza

Fatto Con ricorso ritualmente proposto al Tribunale amministrativo per l’Abruzzo- sezione di Pescara, la società P. R. G.& C. s.n.c., premesso di essere stata autorizzata, secondo le procedure semplificate ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), all’attività di stoccaggio e di recupero di rifiuti appartenenti ai gruppi 7.1. (laterizi), 7.2. (rifiuti di rocce da cave), 7.3. (prodotti ceramici), 7.12. (calchi in gesso), nel Comune di Filetto, previa iscrizione nell’apposito registro provinciale in data 11 ottobre 2002, impugnava il provvedimento n. 88862 del 18 dicembre 2008 con il quale il…
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