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Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: quale scopo?

Categoria: Generalità
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/07/2021
n. 25528

Il ‘danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette’ di cui all’art. 318-bis del Dlgs. 152/2006 non si identifica con il ‘danno ambientale’ di cui all’art. 300 del medesimo decreto. Il meccanismo delineato dagli artt. 318-bis e ss. del Dlgs. 152/2006 è volto a stabilire la sequenza degli atti prodromici all’estinzione delle contravvenzioni ambientali previste e punite dallo stesso Dlgs. 152/2006, e non a condizionare l’esercizio dell’azione penale. In particolare, lo scopo delle prescrizioni è quello di ‘eliminare la contravvenzione accertata’, ma non di subordinare al suo adempimento la procedibilità dell’azione. La sospensione del procedimento (dall’iscrizione della notizia di reato alla definizione della procedura conseguente all’adozione delle prescrizioni) è semplicemente volta ad impedire inutili processi ed evitabili pendenze giudiziarie.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/05/2020 della Corte di appello di (omissis) che, in parziale riforma della sentenza del 07/05/2018 del Tribunale di (omissis), pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nella misura di un anno di arresto confermando, nel resto, la sua condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, quale legale rappresentante della «(omissis) S.r.l.», aveva realizzato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (un furgone, un veicolo furgonato,…
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