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Quand’è applicabile la “particolare tenuità del fatto”?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/07/2023
n. 32962

La causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. può trovare applicazione ai limitati casi (qui in via esemplificativa e non esaustiva) in cui la procedura estintiva sarebbe concretamente applicabile, avendo l’imputato posto in essere tutte le attività riparative necessarie, ma non è stata attivata per cause a lui non riconducibili (in tal caso, infatti, non vi è stata alcuna valutazione negativa da parte dell’organo di vigilanza), ovvero ai casi in cui, anche alla luce della «condotta susseguente al fatto» (in virtù della modifica intervenuta nel testo dell’articolo 131-bis cod. pen., per effetto del d.lgs. n. 150/2022), sulla base di un esame ex post, l’«offesa» risulti di speciale tenuità, ovvero ancora alle ipotesi in cui la procedura sia stata attivata, con pagamento della somma e adempimento delle prescrizioni, ma oltre il termine assegnato.  In tal caso, in presenza di attività occasionale e di una condotta sostanzialmente inoffensiva, sarebbe applicabile la speciale tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. Al contrario, non sembra praticabile la strada della particolare tenuità del fatto nel caso in cui le prescrizioni non siano state ottemperate, ovvero nel caso in cui l’indagato abbia chiesto di essere ammesso alla procedura estintiva agevolata e l’organo di controllo abbia ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’ammissione. Nel primo caso, infatti, la condotta dell’indagato/imputato dovrà essere valutata, negativamente, quale «condotta susseguente» al fatto; nel secondo caso, la presenza di un danno o pericolo concreto e attuale, tale da non consentire la definizione agevolata, non potrà essere valutato in termini di «particolare tenuità del fatto» (salvo che, in concreto, il giudice non valuti la sussistenza di manifesti errori nella valutazione negativa operata dall’organo di controllo).

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO  1. con sentenza del 07/12/2022, il Tribunale di Napoli condannava l’imputato alla pena di euro 4.000 di ammenda in ordine alla commissione della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, d. lgs. 152/2006, per avere effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (3 mc di rifiuti da costruzione e demolizione) all’interno del camion tg. BZ592453, di cui il giudice disponeva la confisca. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. con il primo motivo, lamenta la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod.…
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