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Illeciti ambientali: nessuna riduzione di pena se il reato è di pericolo

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/12/2023
n. 50770

Non è applicabile la riduzione della sanzione per particolare tenuità del danno patrimoniale (prevista dall’art. 12, comma 1, lett.b del D.L.vo 231/2001) in ragione del fatto che tale attenuante può, nel caso di illeciti ambientali, riguardare solo i reati che hanno come presupposto un danno patrimoniale e non anche quelli che si esauriscono in violazioni di natura formale e di pericolo astratto. (Nel caso di specie una società era stata ritenuta colpevole in relazione all’illecito amministrativo da reato di cui all’articolo 25-undecies, comma 2, D.L.vo 231/2001, con riguardo al reato presupposto di cui all’articolo 256, comma 1, del D.L.vo 152/2006, per aver di fatto consentito che gli impianti di depurazione effettuassero uno smaltimento illecito di fanghi di depurazione prodotti, diluendo gli stessi con le acque reflue di scarico e versando questi fanghi direttamente in un corso d’acqua).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 529/2022 del 26/10/2022, il Tribunale di Campobasso condannava la società D. s.p.a, corrente in Rovigo, via delle Industrie 13/a (c.f. e p.i. 00103480299) alla sanzione pecuniaria di euro 77.400,00, in relazione all'illecito amministrativo da reato di cui all'articolo 25-undecies, comma 2, d. Igs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di cui all'articolo 256, commi 1 e 2, d. Igs. 152/2006 commesso dal suo «apicale» D.A.(presidente del C. di A. e L.R. della società), per avere di fatto consentito, a interesse o vantaggio dell'ente, che gli impianti di depurazione siti in località San Pietro…
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