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Estinzione reato: l’omessa prescrizione da parte della polizia è causa di improcedibilità dell’azione penale?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. sez. III
Data: 25/11/2022
n. 44865

In tema di reati ambientali, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale. Gli artt. 318-ter e ss. D.L.vo n. 152 del 2006 non stabiliscono che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato, vuoi perché non vi è alcunché da regolarizzare, vuoi perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua, con la conseguenza che l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale. La norma, espressamente, non afferma che la procedura ex artt. 318-ter e ss. D.L.vo n. 152 del 2006 configuri una condizione di procedibilità dell'azione penale.

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Leggi la sentenza

Con la sentenza del 18 febbraio 2022 il Tribunale di Brindisi ha condannato A.M. alla pena di € 10.000 di ammenda per il reato di cui al capo A), qualificato ex art. 256, comma 2, con riferimento al comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, in qualità di legale rappresentante della cooperativa Agricola «(omissis)», effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (rifiuti da demolizione, da potature di piante, plastici), in violazione della disciplina prevista dal titolo IV d.lgs. n. 152 del 2006 (in Cellino San Marco fino al 3 luglio 2018). È stata, invece, emessa…
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