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MOG adeguato e Odv indipendente

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Corte di Appello di Venezia, Sez. I, penale
Data: 04/01/2023
n. 3348

Un modello organizzativo adeguato – la sussistenza del quale vale, unitamente alle altre condizioni, ad escludere la “colpa di organizzazione” (e, quindi, la responsabilità dell’ente, ex art. 6, co. 1 lett. a), D.L.vo 231/01) – deve essere caratterizzato dall’adozione e dalla conseguente attuazione di contro-misure di “prevenzione” idonee ed efficaci, contro­ misure che, per essere ritenute tali, non solo devono rispondere ai parametri astrattamente delineati ex artt. 6, 7 D.L.vo citato, ma devono poi essere adeguate alla concreta situazione di riferimento. L’organismo di vigilanza deve, inoltre, essere dotato di autonomia effettiva rispetto alla direzione societaria, tenuto conto dell’assoluta centralità rivestita da un OdV che deve essere dotato di effettivi, penetranti poteri e, soprattutto, assistito da un effettivo statuto di autonomia (necessariamente intesa come assenza di subordinazione del controllante al controllato e, comunque, di ragioni di condizionamento) perché possa affermarsi l’idoneità del modello organizzativo.

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