Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Quali elementi caratterizzano il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/10/2018
n. 47712

In materia di rifiuti, ai fini dell’integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (prima previsto dall’art. 260 del D.L.vo 152/2006 e ora dall’art. 452-quattuordecies del codice penale) non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso: la previsione di ripristino ambientale si riferisce, infatti, alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati, ma non cambia la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno. Si tratta di un reato abituale che punisce chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce una organizzazione di traffico di rifiuti, volta a gestire continuativamente in modo illegale ingenti quantitativi di rifiuti. In particolare, tale gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, così come tramite attività di intermediazione e commercio, e tale attività deve essere "abusiva", vale a dire effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse. Perché possa configurarsi tale delitto, quindi, è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 17/11/2017, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 26/5/2014 dal locale Tribunale, con la quale A.C. e M.L. erano stati giudicati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai sensi dell'art. 260, d. Igs. 4 aprile 2006, n. 152 e condannati alla pena di cui al dispositivo. 2.Propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:   L.: Erronea applicazione degli artt. 184-ter, 260, d. Igs. n. 152 del 2006, d.m. 5 febbraio 1998, Regolamento 333/2011/CE. La Corte di appello - al…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata