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Le imbarcazioni fuori uso sono qualificabili come rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Veneto Sez. IV
Data: 09/01/2024
n. 3

Le imbarcazioni abbandonate non figurano nell’elenco europeo dei rifiuti (E.E.R.) riprodotto nell’Allegato ‘D’ alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006, dove si trovano codici E.E.R. associati ai “veicoli fuori uso” cui le imbarcazioni non sono assimilabili e a quelli genericamente prodotti da attività di demolizione. Tuttavia, l’inequivocabile volontà del proprietario di “disfarsi” dell’imbarcazione consente di ricondurre il natante in questione entro la nozione di “rifiuto” proposta dall’art. 183, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n 152/2006, oltre che dell’art. 3, n. 1, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, secondo cui è parimenti “«rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” .

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Leggi la sentenza

FATTO   Le parti ricorrenti espongono che nel Comune di -OMISSIS- (VE), lungo il -OMISSIS- e precisamente al limitare della via -OMISSIS- presso la località -OMISSIS- di -OMISSIS-, risulta ormeggiato sin dall'anno 2011 un vecchio vaporetto risalente agli anni ’30 del secolo scorso, già di titolarità dell’azienda municipalizzata veneziana A.C.N.I.L. (oggi A.C.T.V.). Il natante sarebbe stato abbandonato in corrispondenza di uno spazio acqueo dato in concessione prima alla -OMISSIS- s.r.l., fino al novembre 2016, e poi alla società -OMISSIS- a r.l., cessionaria dell’azienda della -OMISSIS- e concessionaria demaniale subentrante dal novembre 2016 al dicembre 2021.   Secondo la ricostruzione delle…
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