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Quando si interrompe la condotta illecita di una attività non autorizzata di recupero rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/09/2023
n. 37114

La consumazione del reato - consistito in un'attività non autorizzata di recupero di rifiuti - si protrae sino all'interruzione della condotta illecita, da individuarsi con l'ottenimento dell'autorizzazione, ovvero con la definitiva cessazione della specifica attività gestoria di recupero. Le condotte illecite in tema di rifiuti, compreso il reato di deposito incontrollato non connotato da una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento, hanno natura permanente quando l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate, sicché, in tal caso, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1° aprile 2022, la Corte d'appello di Bologna, giudicando sul gravame proposto dalla società odierna ricorrente, ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con riguardo ad un'attività di recupero di rifiuti non autorizzata e, in particolare, al deposito di rifiuti in un/area non autorizzata prospiciente l'Impianto da essa gestito. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione degli…
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