FATTO 1. L’impresa XXX. ha presentato alla Regione Toscana e all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana-ARPAT (nel seguito: “Agenzia”) una dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 184-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativamente a fanghi di dragaggio provenienti dal porto di Marina di Carrara. Evidenziava l’impresa che i fanghi erano stati sottoposti a recupero e avevano quindi cessato di possedere la qualifica di rifiuto. L’Agenzia, nel corso di un sopralluogo eseguito il 15 maggio 2020, ha verificato l’esistenza di irregolarità e ha comunicato il fatto alla Regione. Dopo successive analisi questa ha adottato il decreto…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Fanghi da dragaggio: che valore ha la dichiarazione di conformità?
Categoria: RifiutiAutorità: TAR Toscana, Sez. II
Data: 16/03/2023
n. 285
La dichiarazione di conformità non costituisce condizione per la cessazione della qualità di rifiuto ma condizione di procedibilità per il recupero dei fanghi di dragaggio, e ha la funzione di attestare la sussistenza dei relativi requisiti. L’art. 184 quater del D.L.vo n. 152/2006 è chiaro…
Leggi la sentenza
FATTO 1. L’impresa XXX. ha presentato alla Regione Toscana e all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana-ARPAT (nel seguito: “Agenzia”) una dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 184-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativamente a fanghi di dragaggio provenienti dal porto di Marina di Carrara. Evidenziava l’impresa che i fanghi erano stati sottoposti a recupero e avevano quindi cessato di possedere la qualifica di rifiuto. L’Agenzia, nel corso di un sopralluogo eseguito il 15 maggio 2020, ha verificato l’esistenza di irregolarità e ha comunicato il fatto alla Regione. Dopo successive analisi questa ha adottato il decreto…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata