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Fanghi da dragaggio: che valore ha la dichiarazione di conformità?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Toscana, Sez. II
Data: 16/03/2023
n. 285

La dichiarazione di conformità non costituisce condizione per la cessazione della qualità di rifiuto ma condizione di procedibilità per il recupero dei fanghi di dragaggio, e ha la funzione di attestare la sussistenza dei relativi requisiti. L’art. 184 quater del D.L.vo n. 152/2006 è chiaro nel subordinare la cessazione della qualità di rifiuto dei materiali dragati ai requisiti indicati al proprio comma 1 e, in particolare, al rispetto dei limiti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, All. 5, Titolo V della sua Parte quarta, in base alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo. La dichiarazione di conformità costituisce solo attestazione della ricorrenza dei presupposti di legge affinché i materiali cessino di essere rifiuto; diversamente opinando, a fronte di materiali che superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e che pertanto non potrebbero essere utilizzati in alcun sito, sarebbe sufficiente la mancata presentazione della richiesta di conformità per poter effettuare lo stoccaggio di rifiuti senza alcun limite temporale.

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Leggi la sentenza

FATTO   1. L’impresa XXX. ha presentato alla Regione Toscana e all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana-ARPAT (nel seguito: “Agenzia”) una dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 184-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativamente a fanghi di dragaggio provenienti dal porto di Marina di Carrara. Evidenziava l’impresa che i fanghi erano stati sottoposti a recupero e avevano quindi cessato di possedere la qualifica di rifiuto. L’Agenzia, nel corso di un sopralluogo eseguito il 15 maggio 2020, ha verificato l’esistenza di irregolarità e ha comunicato il fatto alla Regione. Dopo successive analisi questa ha adottato il decreto…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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