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Deposito di liquami zootecnici: quando si può parlare di fertirrigazione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/05/2019
n. 23148

La pratica della "fertirrigazione", idonea a sottrarre il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità dei liquami, dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. La destinazione alla fertirrigazione, o comunque l’utilizzo agronomico, devono essere provati da chi ne abbia interesse.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 28/05/2018 il tribunale di Teramo condannava D.N. alla pena di euro 4000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 2 del Dlgs 152/2006, perché in assenza di autorizzazione e comunque fuori dei casi e procedure previste, depositava sul suolo rifiuti speciali allo stato liquido quali liquami prodotti dall'allevamento di pertinenza.   2.Avverso la predetta sentenza D.N. ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore deducendo sei motivi di impugnazione che si riportano ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.   3.Con il primo motivo ha…
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