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Trasporto transfrontaliero, cosa fare in caso di disaccordo sulla qualifica dei materiali?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Toscana, Sez. II
Data: 14/02/2023
n. 153

Premesso che ai sensi del Reg. UE 1013/2006 non è richiesta alcuna verifica da parte dell’Autorità competente di spedizione della natura dei materiali oggetto di spedizione, in caso di disaccordo con l’Autorità di destinazione sulla loro classificazione (rifiuti o materiali), essi devono essere considerati giuridicamente rifiuti e l’Autorità di spedizione è tenuta ad attivare la procedura di ripresa in carico a fronte della richiesta dell’Autorità di destinazione, senza avere alcun potere di sindacato in ordine alla natura dei materiali.

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FATTO e DIRITTO   1 – Nell’atto introduttivo del giudizio la ricorrente espone in fatto quanto segue: - essa svolge attività di commercializzazione di “materie prime seconde”, che sono costituite da materiale di scarto proveniente dalla lavorazione delle materie prime o da materiali derivanti dal recupero e dal riciclaggio di rifiuti, c.d. processo “end of waste”; si tratta cioè di scarti di produzione, che, a seguito di processi di selezione, recupero ed igienizzazione, possono essere immessi nuovamente nel sistema economico come materie prime secondarie; ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. 152/2006 costituiscono “sottoprodotto”, estranee quindi alla materia dei rifiuti; -…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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