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Che cosa si intende per “miscelazione” di rifiuti pericolosi?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 31/03/2017
n. 16462

La miscelazione, vietata ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 e sanzionata ai sensi dell’art. 256 del medesimo decreto, va definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo. In particolare, il D.Lgs. 152/2006 vieta la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi: a tal fine non rileva la mancata indagine tecnica circa l’intrinseca natura e pericolosità dei singoli rifiuti (nel caso di specie, ad esempio, il provvedimento impugnato ha dato correttamente conto che vi era indistinta commistione di rifiuti considerati ex se pericolosi - filtri di olio, rifiuti contenenti olio, residui di resina corredati da idonea documentazione fotografica e simbolica – ed egualmente i rifiuti non pericolosi erano sporchi delle sostanze parimenti presenti nel medesimo contenitore alla rinfusa).

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