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Le attività di demolizione di manufatti possono originare sottoprodotti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/02/2018
n. 8848

Il sottoprodotto, come definito dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/2006, deve trarre origine, quindi provenire direttamente, da un processo di produzione, vale a dire da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa, che viene ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia). Le attività di mera demolizione di manufatti (ad esempio, di edifici o strade), non essendo sono finalizzate alla produzione di alcunché, non possono, quindi, essere definite un processo di produzione quale quello indicato dalla norma citata: di conseguenza, i materiali che ne originano non sono mai sottoprodotti, ma solo rifiuti.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 29 settembre 2015, il Tribunale di Forlì ha condannato gli odierni ricorrenti S.B. e R.M. alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di 3.000,00 euro di ammenda ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver effettuato, quali legali rappresentanti della G. e in un terreno di proprietà della società, un'attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi.   2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari…
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