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Abbandono di rifiuti: il fallimento del trasgressore fa ricadere sul Comune l’obbligo di rimozione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 02/03/2023
n. 2208

L’abbandono di rifiuti, previsto dall’art. 192 del D.L.vo 152/2006, ricade nell’ampia categoria degli illeciti amministrativi, che secondo costante giurisprudenza non si estinguono per fallimento del trasgressore, trattandosi di evento non equiparabile alla morte del reo.

A prescindere dal fallimento dell’impresa, non spetta al Comune, custode del sito, provvedere alla rimozione dei rifiuti - dato che con tutta evidenza l’esser stati successivamente nominati custodi di un’area occupata da rifiuti abbandonati non trasferisce sul custode stesso non responsabile dell’abbandono gli obblighi di provvedere alla rimozione di essi.



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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   1. Si controverte dell’ordinanza, meglio indicata in epigrafe, con la quale il Comune (intimato in prime cure) appellante ha imposto alla società (ricorrente in prime cure) appellata, letteralmente la “rimozione dei rifiuti” presenti in un sito industriale abbandonato di pertinenza di questa (doc. A in I grado ricorrente appellata, ordinanza in questione).   2. I fatti storici rilevanti ai fini di causa si riassumono così come segue.   2.1 La società appellata è proprietaria in Comune di Rende, località contrada Lecco, di un sito industriale di circa 50 mila mq di superficie, nel quale dal 1969…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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