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Reato di inottemperanza alla ordinanza di rimozione dei rifiuti, che natura ha?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/04/2023
n. 15238

Il reato, di cui all’art. 255, comma 3, del D.L.vo n. 152 del 2006, ha natura permanente e la scadenza del termine per l’adempimento non indica il momento di esaurimento della condotta, bensì l’inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell’ottemperanza all’ordine ricevuto. Tale principio muove dal presupposto che la natura di reato omissivo permanente della contravvenzione è individuata tenendo conto del fatto che il termine per l’adempimento di quanto indicato nell’ordinanza è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuta in modo utile, sia pure tardivo; sicché non viene meno l’obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2022, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all’art. 255, comma 3, in relazione all’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di censura, l’erronea applicazione della legge penale, nonché il connesso vizio di motivazione, in riferimento alla mancata declaratoria di estinzione…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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