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Idoneità dei luoghi ove avviene la gestione e attività di stoccaggio

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 19/11/2021
n. 42426

La gestione dei rifiuti è un’attività che determina rischi potenziali e che, per tali ragioni, la legge assoggetta a controllo da parte della pubblica amministrazione anche attraverso il rilascio dei necessari titoli abilitativi e l’individuazione dei presupposti per il loro rilascio. Ciò rende evidente che la idoneità dei luoghi ove vengono effettuate le attività di gestione non è un requisito di secondaria importanza, con la conseguenza che non può ritenersi irrilevante il fatto che un’attività di stoccaggio venga effettuata utilizzando, seppure per un tempo limitato, un luogo diverso da quello stabilito e privo di pavimentazione ed altri accorgimenti idonei a prevenire situazioni di pericolo per l’ambiente. La temporanea permanenza del rifiuto, inoltre, non assume rilievo qualora il luogo di stoccaggio sia continuativamente utilizzato allocandovi altri rifiuti una volta rimossi quelli precedentemente depositati.

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RITENUTO IN FATTO   1. Il Tribunale di Siena, con sentenza in data 11 novembre 2015 ha affermato la responsabilità penale di Omissis in relazione ai reati di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e comma 4 d.lgs. 152\06 (accertati il 21 marzo 2012 in Colle Val D'Elsa), assolvendoli dall'ulteriore imputazione riferita all'art. 137, comma 1 del medesimo decreto. Le condotte contestate, secondo l'imputazione, erano state poste in essere dal Omissis quale responsabile tecnico e presidente del consiglio di amministrazione della Omissis e di Omissis quale vicepresidente del consiglio di amministrazione della medesima cooperativa, in concorso tra loro ed…
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