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Deposito incontrollato: è un reato a natura istantanea o permanente?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/05/2022
n. 20713

Ogni qualvolta l'attività di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, del D.L. vo 152/2006, sia antecedente ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa come una forma – pur elementare - di gestione del rifiuto, la relativa illiceità penale caratterizza l'intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio. Ove, invece, tale attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, deve escludersi la natura di reato permanente. Essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, cosi che risulterebbe irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto.

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Ritenuto in fatto   1. La corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 luglio 2020, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Palermo del 20 novembre 2018, per quanto di interesse assolveva gli appellanti (omissis) dal reato di cui al capo f), dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), per essersi i medesimi estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena inflitta ai predetti imputati confermando nel resto la sentenza appellata.   2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso (omissis), deducendo rispettivamente, mediante il proprio…
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