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Commercio ambulante: quali condizioni per derogare agli obblighi documentali?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/02/2023
n. 5442

In tema di rifiuti, per l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma 1 n. 5, D.L.vo n. 152 del 2006, a tenore del quale “le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”, occorre non solo che l'agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.

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RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Palermo condannava XXX e d XXX alla pena, rispettivamente, di 1.800 euro e di 2.700 euro di ammenda, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, XXX in qualità di titolare e gestore dell’area sita a Palermo, via Guadagna snc adiacente al civico 26, e XXX in qualità di proprietario dell’autocarro Iveco, targato CC742MN parcheggiato davanti il cancello della suddetta area, in concorso tra loro, in mancanza della prescritta autorizzazione, effettuavano nell’area in sequestro sopra indicata nella loro disponibilità…
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