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Abbandono di rifiuti: esclusione della configurabilità del reato

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 31/07/2023
n. 33423

Per escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 2, D.L.vo. n. 152 del 2006 (Abbandono di rifiuti), non è sufficiente che i rifiuti abbandonati o irregolarmente depositati non siano riconducibili alla specifica attività dell’impresa o dell’ente di cui il soggetto agente è titolare o responsabile: è necessario invece che i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato dal titolare di un’impresa o dal responsabile di un ente siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l’impresa o l’ente.  In questa prospettiva, il limite di applicazione della fattispecie penalmente sanzionata è ravvisabile solo in caso di rifiuti estranei a qualunque attività potenzialmente riferibile all’impresa o all’ente cui è preposto l’imputato, come, ad esempio, nel caso di materiali di scarto che siano, insieme, di entità estremamente modesta e riferibili ad una produzione domestica.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO   Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2022, il Tribunale di Firenze ha dichiarato la penale responsabilità di Ionel XXX per il reato di cui gli artt. 81 cpv. cod. pen. e 256, comma 2, in relazione al comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo ha condannato alla pena di euro 3.400,00 di ammenda. Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, Ionel XXX, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, avrebbe depositato in modo incontrollato, dal 13 al 18 maggio 2019, rifiuti speciali non pericolosi, tra cui materiali per costruzione e ricostruzione, metalli…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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