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RIFIUTI –Danno ambientale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 27/04/2004
n. 19505

L’accumulo non autorizzato di materiali qualificabili come rifiuti tossici e nocivi, che era già qualificato come reato ai sensi dell’art. 26 dell’abrogato D.P.R. 915/1982 vigente all’epoca dei fatti, oggi rientra (senza soluzione di continuità) nella previsione di cui all’art. 51, II comma, del D. Lgs. 22/1997, secondo il quale detto accumulo può costituire reato solo se “incontrollato”. Poiché il danno ambientale non consiste solo in una compromissione dell’ambiente ai sensi dell’art. 18 della L. 349/1986, ma anche in un’offesa alla persona umana nella propria dimensione individuale e sociale, tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e smaltimento di rifiuti tossici e nocivi sono responsabili, in solido fra loro, del risarcimento dei danni cagionati.

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