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Miscele di SOA con rifiuti non pericolosi, quale disciplina si applica al loro trasporto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di giustizia UE, Sez. V
Data: 03/09/2020
n. da C-21/19 a C-23/19

Le regole sul trasporto di sottoprodotti di origine animale contenute nel Reg. 1069/2009 si applicano anche ai sottoprodotti di origine animale miscelati con rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalla porzione di sottoprodotti contenuti nella miscela. Difatti, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, deve essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n.1069/2009 sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n.1013/2006, fatte salve le ipotesi in cui il regolamento prevede espressamente l’applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Pertanto, la norma del regolamento n.1013/2006 sopra citata deve essere interpretata nel senso che tale disposizione si applica anche alle spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali, qualificati come rifiuti non pericolosi.

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Leggi la sentenza

Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012 (GU 2012, L 46, pag. 30) (in prosieguo: il «regolamento n. 1013/2006»), dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), nonché del regolamento…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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