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Quando le parti dei veicoli fuori uso cessano di essere rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/02/2018
n. 6939

I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono da considerare, ai sensi dell’art. 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006, come rifiuti. L’art. 184-ter del medesimo decreto prevede che la qualifica di rifiuto può venir meno quando esso sia stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni previsti dalla stessa norma. Con riferimento ai veicoli fuori uso (richiamando il D.L.vo 209/2003), le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza, provenienti dai centri di raccolta autorizzati, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato (ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, suballegato 1-5). Questo significa che affinché le parti di autoveicoli possano cessare di essere rifiuto occorre che esse siano così recuperate, a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato, e che risultino conformi alle condizioni previste dal citato art. 184-ter.

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Ritenuto in fatto   1.Con ordinanza in data 16/05/2017, il Tribunale del riesame di Roma ha respinto il ricorso, ex art. 322 cod.proc.pen., proposto da S.O.M. e, per l'effetto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, in data 13 aprile 2017, relativo a n. 667 pezzi di autoricambi custoditi in un container che il predetto, titolare della ditta individuale T. di O. S., era in procinto di spedire in Sudan, in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 1 del d.lgs n. 152 del 2006. Argomenta il Tribunale la…
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