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Abbandono di rifiuti e responsabilità omissiva del proprietario

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 08/10/2021
n. 36727

In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma 2, Dlgs. 152/2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale soggetti terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza del 23 ottobre 2020 il Tribunale di Trani, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato (omissis), titolare dell'omonima ditta individuale e riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di euro 1150 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo inosservanza di legge e vizio motivazionale, ha osservato che lo stesso Giudice aveva riconosciuto che non era stato l'imputato ad…
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