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Concorso tra attività organizzate per traffico illecito di rifiuti e associazione per delinquere

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/01/2022
n. 1348

Ai fini del concorso tra il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello associativo di cui all’art. 416 cod. pen. è necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambi, con la conseguenza che la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell'art. 452-quaterdecies cod. pen. con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, poiché tale ultimo reato richiede la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può però essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dal menzionato art. 452-quaterdecies, essendo necessaria un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 aprile 2021 ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse, tra gli altri, di (omissis), avverso l'ordinanza emessa in data 2 dicembre 2020 e con la quale il GIP preso il Tribunale di Torino aveva applicato, rispettivamente, ai primi cinque indagati la misura cautelare della custodia in carcere ed alle ultime due indagate quella degli arresi i domiciliari per i delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere (tutti), nonché per autoriciclaggio (omissis) ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (omissis). Avverso…
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