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Dal SISTRI al RENTRI: quali conseguenze?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/05/2023
n. 19324

L’art. 6, comma 2, della l. n. 12/2019, che ha convertito il d.l. n. 135/2018 – con la quale il legislatore ha soppresso definitivamente il Sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (cd. SISTRI) sostituendolo con il RENTRI «Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente» – dispone che «Dal 10 gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205».

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quella emessa il 15 giugno 2020 dal Tribunale di Foggia, ha condannato XXX alla pena di 4 mesi di arresto ed € 4.000,00 di ammenda, concesse le circostanze attenuanti generiche, esclusa la recidiva, per la contravvenzione ex art. 256, comma 1, lett. b), e comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La Corte di appello ha rimodulato la pena inflitta all’imputato, confermando nel resto la statuizione di primo grado, tanto in riferimento all’applicazione della confisca dei rifiuti pericolosi,…
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