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RIFIUTI – Abbandono RIFIUTI – Soggetti responsabili

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 15/06/2010
n. 22754

Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti – ex art. 256, D.Lgs. 152/2006- è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti, anche sono il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta illecita, poiché trova applicazione il principio generale della responsabilità per il mancato rispetto della normativa di settore, come delineata dal D.Lgs. n. 152/2006, discendente dalla attività di produzione dì beni e servizi organizzata sotto forma di impresa, individuale o societaria o gestita in via istituzionale. Il reato di cui all'art. 256, co. 2 è ipotizzabile non solo in capo alle imprese o agli enti che effettuano una delle attività indicate nel co. I dello stesso articolo, ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c. o ente con personalità giuridica o operante di fatto.

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