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Abbandono di rifiuti: il proprietario del terreno quando è responsabile?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Campania (SA), Sez. II
Data: 03/02/2023
n. 267

In caso di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (nella specie cumulo di pneumatici fuori uso, la maggior parte dei quali combusti), ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006, seppure non sia provato che il proprietario ne fosse a conoscenza, è tuttavia configurabile una colpa in termini di omissione della dovuta vigilanza, stante l’entità del cumulo di rifiuti presenti nel suo terreno e la mancata denuncia all’Autorità della loro presenza. È pur vero che la recinzione del terreno è mera facoltà e non obbligo in capo al proprietario dello stesso, ma è ancor più vero che se questi avesse prestato la normale diligenza avrebbe quanto meno denunciato la presenza dei rifiuti sul suo terreno e il loro accumulo progressivo, allertando di conseguenza le Autorità competenti. Tra l’altro, risultando l’area interclusa, esiste un ancor più forte indizio di responsabilità per colpa omissiva.

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FATTO   Con il presente ricorso, notificato in data 8 dicembre 2022 e depositato in data-OMISSIS-1 dicembre 2022, la ricorrente deduceva: - di aver ricevuto a mezzo raccomandata la comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS- a firma del Tecnico Istruttore e del responsabile UTC del Comune di Roccabascerana, per l’emanazione di ordinanza sindacale ai fini della rimozione dei rifiuti ex art. 192, comma-OMISSIS-, del D.Lgs. n. 152/2006, conseguente alle note dei Vigili del Fuoco di Benevento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - di aver inviato controdeduzioni, acquisite in data-OMISSIS--OMISSIS-, al protocollo n. -OMISSIS-; -…
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