Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Deposito temporaneo di rifiuti: qual è il luogo di produzione rilevante a tal fine?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 31/03/2017
n. 16441

Per luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183, D.Lgs. 152/2006, deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza. In considerazione di quanto sopra, il deposito in esame è stato ritenuto privo delle caratteristiche di deposito temporaneo, non essendo stato chiarito il titolo in base al quale esso sia nella disponibilità dell'impresa produttrice ( è, infatti, irrilevante, al riguardo la riferibilità delle due società proprietarie del cantiere e del luogo di deposito alla medesima persona fisica), e non essendo tale luogo funzionalmente, cioè sulla base di un collegamento con l'attività produttiva, legato a quello di produzione dei rifiuti (non potendo a tal fine rilevare la difficoltà di eseguire il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione, che non determina un nesso derivante dalla attività a seguito della quale sono stati prodotti i rifiuti).

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata