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Iscrizione all’Albo per Autotrasporto di cose conto terzi: quali condizioni?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Liguria, Sez. II
Data: 04/07/2023
n. 688

Ai sensi dell’art. 30 della legge 6 giugno 1974 n. 298, non sono soggetti alla normativa sulla disciplina dell'autotrasporto di cose su strada gli autoveicoli di proprietà di Stato, regioni, comuni, province e loro consorzi, “destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne” (lett. b): con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il diniego di esenzione dalla disciplina prevista dal citato art. 30 opposto ad una società pubblica che gestisce il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quando lo statuto della società non preordini affatto in via esclusiva l'impiego degli autoveicoli alle esigenze interne della società medesima, ma preveda anche l'espletamento di attività a favore di soggetti terzi rispetto ai comuni proprietari.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe la XXX Ambientali s.p.a., ha impugnato la nota 11 aprile 2022, con cui l’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Liguria ha rigettato la sua domanda di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 4, classe F) per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali classificati con il Codice Europeo Rifiuti 20 03 04 («Fanghi delle fosse settiche») e 20 03 06 («Rifiuti della pulizia delle fognature»), presentata in data 15 marzo 2022 con il prot. n. 5952/2022, a motivo della carenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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