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Gli effluenti di allevamento destinati alla produzione di biogas o biometano sono automaticamente esclusi dalla disciplina rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 09/01/2023
n. 287

Gli effluenti di allevamento destinati alla produzione di biogas o biometano, poiché possono rientrare nella disciplina dei sottoprodotti ai sensi dell’art.184-bis, non sono esclusi automaticamente dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D.L.vo 152/2006. Infatti, sebbene gli impianti di produzione di biometano siano assimilabili ai citati impianti di produzione di biogas (rientranti nel campo di applicazione della Parte IV, ai sensi del citato art. 185), è necessaria l’ulteriore verifica in concreto se i prodotti da impiegare nell’impianto costituiscano rifiuti ovvero sottoprodotti.

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FATTO e DIRITTO   1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (r.g. n. 4363/2021) il comune di Velletri impugnava la determinazione dirigenziale della città metropolitana di Roma Capitale n. 99900483 del 9 febbraio 2021 (registro unico n. 373 del 9 febbraio 2021, prot. 20446 del 9 febbraio 2021), resa all’esito di conferenza dei servizi ex artt. 14-bis della l. n. 241/1990 e 3 del d.lgs. n. 387/2003, recante l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da fonte rinnovabile biomassa, per una portata di 510 Sm3/h con annessa digestione anaerobica e compostaggio della biomassa, da realizzarsi in Velletri (RM), Via Colle San Clemente, in area distinta al Catasto al foglio 143 part.lle 64 e 155 (in quota parte). L’ente ricorrente impugnava altresì…
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