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L’iscrizione all’Albo è un requisito unicamente di natura soggettiva?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 12/10/2022
n. 8715

Il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.L.vo 152/2006, è un requisito di natura soggettiva che determina l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione. L’iscrizione costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sicché il relativo possesso determina l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione. (Nella fattispecie in esame, l’iscrizione all’Albo da parte della sola società cooperativa, avrebbe condotto ad una vanificazione delle ragioni sottese alla necessità del possesso del requisito di idoneità professionale, la cui ratio è ravvisabile nella garanzia di idoneità dell’operatore concretamente deputato a svolgere il servizio, assicurata proprio dall’iscrizione all’Albo).

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Veneto (r.g. n. 1225 del 2021), la società cooperativa (omissis) Trasporti Ambiente (d’ora in avanti anche “(omissis)”) impugnava la nota della società Contarina s.p.a. (d’ora in avanti anche “(omissis)”) del 15 ottobre 2021, avente ad oggetto l’esclusione della prima dalla procedura di gara per l’affidamento del “servizio di svuotamento e manutenzione cestini”.   1.1. Con ricorso per motivi aggiunti (omissis) impugnava altresì l’aggiudicazione disposta da Contarina in favore della società Alternativa Ambiente cooperativa sociale di Vascon di Carbonera, comunicata con nota in data 16 dicembre 2021 di Contarina.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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