Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

RIFIUTI – Batterie al piombo esauste, Consorzi per la raccolta e smaltimento

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lazio, Roma – Sez. I
Data: 09/03/2010
n. 03572

A fronte del modello incentrato sulla configurazione della posizione di COBAT quale monopolista legale nella gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, in esito all’adozione del Testo Unico sull’Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), è stata prevista la possibilità di costituire consorzi in alternativa al COBAT, in un’ottica di apertura del settore a dinamiche concorrenziali. L’art. 235, comma 5, ha, infatti, consentito alle imprese non aderenti a COBAT di costituire “uno o più consorzi” composti (analogamente a quanto disposto per COBAT) da tutte le categorie interessate, ossia “a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (…); b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo; c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo”. Tale possibilità, venuta meno a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (cd. secondo correttivo del TUA) all’art. 235 del D.Lgs. 152/2006, è stata quindi ripristinata dal D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 (il quale ha abrogato l’art. 235 succitato): essendo ora pertanto consentito a tutte le imprese di raccolta, smaltimento, installazione e produzione/importazione di batterie al piombo non aderenti al COBAT di costituire “uno o più consorzi” per la raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti.

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata