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RIFIUTI – Residuo di produzione e sottoprodotto RIFIUTI – Titoli abilitativi

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 09/06/2010
n. 22010

In tema di rifiuti, occorre distinguere tra residuo di produzione, che è un rifiuto, pur suscettibile di eventuale utilizzazione previa trasformazione, e “sottoprodotto”, il quale è ravvisabile quando il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma "certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione"; troverà, invece, applicazione la normativa sui rifiuti, proprio in ragione del principio di precauzione e prevenzione, in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere si utilizzabile, ma solo eventualmente ovvero ''previa trasformazione". L'iscrizione all’albo di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152\\06 non può essere sopperita dall’autorizzazione di cui all’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 che abilita solo allo smaltimento o al recupero di rifiuti, anche pericolosi e non al loro trasporto. Nella specie, il trasporto di quarzo (trattandosi di rifiuto), dalla ditta di produzione a quella incaricata della separazione del silicio integra la fattispecie criminosa contenuta nell’art. 256, comma 1 lettera a), D.Lgs. n. 152/2006.

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