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SOA: qual è il confine con la disciplina rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/11/2023
n. 47690

Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 2006 (attualmente ai sensi dell’art. 184 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006); diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Anche gli scarti di origine animale possono, dunque, essere considerati sottoprodotti solamente se, come ora stabilito dall’art. 183, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 152 del 2006, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1).Tale conclusione è stata ribadita anche alla luce del Regolamento 1069/2009/CE recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)".

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 dicembre 2022 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta da XXX nei confronti della sentenza del 26 gennaio 2021 del Tribunale di Mantova, con la quale lo stesso Cocconi, quale legale rappresentante della S.r.l. Pico Pelli, era stato condannato alla pena complessiva di un anno di arresto, così determinata: - quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, di cui al capo 1); - un mese di arresto per il reato continuato di cui agli artt. 81 cpv. e 674 cod.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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