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Gestione illecita di rifiuti: quando opera la deroga per le condotte esercitate in forma ambulante?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 26/05/2017
n. 26431

In materia di rifiuti, la fattispecie di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. 152/2006, la quale sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, è configurabile anche con riferimento alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, salva l'applicabilità della deroga di cui al comma quinto del successivo art. 266, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (nel caso di specie la deroga è stata applicata in quanto entrambi i requisiti sono stati soddisfatti: l’imputato era in possesso di un titolo abilitativo al commercio all’ingrosso di carta, cartone, plastica, rottami ferrosi e non ferrosi e in tali categorie rientravano i materiali di scarto oggetto del sequestro).

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