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Commercio ambulante: quali condizioni per derogare alla normativa rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/04/2023
n. 17394

In tema di rifiuti, per l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma 5,D.L.vo n. 152 del 2006, a tenore del quale “le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”, occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.L.vo. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie, come nella specie, autonomamente disciplinate

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RITENUTO IN FATTO   1. E’ impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato il ricorrente alla pena di 1.800,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256 decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 perché, a bordo dell'autocarro Fiat tg. AV853JJ, di sua proprietà, effettuava attività di trasporto di rifiuti non pericolosi, rappresentati nella specie da vario materiale ferroso, senza la prescritta autorizzazione. Accertato in Villa San Giovanni in data 24 maggio 2018. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, come di…
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