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RIFIUTI – Stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi in difformità dalle prescrizioni autorizzatorie

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 12/02/2004
n. 5785

L’assunzione della carica di legale rappresentante di una società esercente lo stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi comporta l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti giacenti in azienda oltre il termine massimo di deposito (nell’ipotesi in esame trattavasi di pneumatici usati), nei casi in cui tale termine sia scaduto dopo l’assunzione della carica o sia stato superato in precedenza: in quest’ultima ipotesi, la protrazione della situazione illegale integra il reato di cui all’art. 51, I° co., lett. a), D. Lgs. 22/97 a titolo di colpa omissiva. Gli oli esausti e le emulsioni oleose stoccati in azienda oltre le quantità consentite dall’autorizzazione regionale ed insuscettibili di alcun riutilizzo sono rifiuti a tutti gli effetti e pertanto la disciplina loro applicabile è il D. Lgs. 22/97, anziché il D. Lgs. 95/92 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all’eliminazione degli oli usati). Nel caso in cui nel giudizio di primo grado non sia stata espressa alcuna rinuncia o manifestazione di volontà contraria, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso d’ufficio ex art. 163, I° co., C.P., in quanto si risolve in una statuizione favorevole all’imputato senza comportare alcun pregiudizio e la relativa richiesta di revoca nel grado di Appello, non rispondendo ad alcun reale interesse che non sia quello di conservare il beneficio nel caso di condanne più gravi, va pertanto disattesa.

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